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Iper-ammortamento 2026: guida completa all’agevolazione

Iper-ammortamento 2026: scopri come trasformare i tuoi investimenti in un vantaggio fiscale concreto

L’Iper-ammortamento 2026 è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, per incentivare gli investimenti delle imprese in tecnologie 4.0 e nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Il beneficio non consiste in un contributo a fondo perduto né in un credito d’imposta.

Il meccanismo è diverso: l’impresa può maggiorare fiscalmente il costo dei beni acquistati, aumentando l’importo che può dedurre dal proprio reddito durante il periodo di ammortamento.

In parole semplici: puoi dedurre più di quanto hai effettivamente speso e, di conseguenza, ridurre le imposte da pagare nel tempo.

Come funziona l’Iper-ammortamento 2026?

L’agevolazione interviene sul costo fiscalmente ammortizzabile del bene.

La maggiorazione varia in base all’importo dell’investimento e non viene però recuperata immediatamente: viene utilizzata ai fini fiscali attraverso variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, distribuite lungo il periodo di ammortamento del bene.

Il beneficio riguarda anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria (leasing).

Come si calcola il vantaggio dell’Iper-ammortamento?

Attenzione: la maggiorazione del 180% non significa ricevere indietro il 180% dell’investimento.

Come scritto, l’Iper-ammortamento permette invece di aumentare il costo fiscalmente riconosciuto del bene, esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Le aliquote previste sono:

Quota dell’investimentoMaggiorazione
Fino a 2,5 milioni €+180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni €+100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni €+50%

Gli scaglioni si applicano alle rispettive quote dell’investimento, non scegliendo una singola aliquota sull’intero importo.

Un esempio semplice

Prendiamo un’impresa che acquista un bene 4.0 agevolabile del valore di:

100.000 €

L’investimento rientra interamente nel primo scaglione, quindi beneficia di una maggiorazione del 180%.

La maggiorazione fiscale sarà:

100.000 € × 180% = 180.000 €

Ai 100.000 € ordinariamente ammortizzabili si aggiungono quindi 180.000 € di deduzione fiscale aggiuntiva.

Fiscalmente, il bene genera quindi complessivamente:

100.000 € + 180.000 € = 280.000 € di costo fiscalmente deducibile

E quanto si risparmia davvero?

Per una società soggetta all’IRES ordinaria del 24%, una deduzione fiscale aggiuntiva di 180.000 € può determinare:

180.000 € × 24% = 43.200 €

Quindi, su un investimento agevolabile di 100.000 €, la maggiorazione del 180% può produrre 43.200 € di risparmio IRES aggiuntivo, pari al 43,2% del costo originario del bene.

Il beneficio non viene incassato come contributo di 43.200 €: si realizza attraverso minori imposte sui redditi lungo il periodo in cui vengono dedotte le maggiori quote di ammortamento.

Quali investimenti possono accedere all’Iper-ammortamento?

L’agevolazione riguarda investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia.

Le principali categorie previste sono tre.

1. Beni materiali 4.0

Rientrano in questa categoria macchinari, impianti e altre tecnologie utilizzate nei processi produttivi che rispettano le caratteristiche tecniche previste dall’iper-ammortamento.

Tra gli esempi espressi dalla normativa troviamo:

  • Macchine utensili
  • Macchine laser, plasma, waterjet ed elettroerosione
  • Macchine e impianti per la trasformazione di materiali e materie prime
  • Macchine per assemblaggio e saldatura
  • Macchine per confezionamento e imballaggio
  • Robot e robot collaborativi
  • Sistemi per la manifattura additiva
  • Sistemi automatizzati per movimentazione, carico, scarico e cernita
  • AGV e sistemi di movimentazione automatizzata
  • Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

Un requisito centrale è l’interconnessione: il bene deve poter scambiare informazioni con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.

Per la categoria delle macchine e degli impianti sono, inoltre, richieste specifiche caratteristiche, tra cui:

  • Controllo tramite CNC o PLC
  • Integrazione con i sistemi logistici o con altre macchine
  • Rispetto dei requisiti di sicurezza
  • Presenza di almeno due caratteristiche cyberfisiche previste dalla disciplina

Non basta quindi acquistare un macchinario tecnologicamente avanzato: occorre verificare che le sue caratteristiche e il modo in cui viene inserito nel processo aziendale rispettino effettivamente i requisiti 4.0.

2. Beni immateriali 4.0

L’Iper-ammortamento riguarda anche i beni immateriali.

Tra questi possono rientrare:

  • Sistemi EDM, PDM e PLM per progettazione e gestione del ciclo di vita del prodotto
  • Software di modellazione 3D, simulazione e prototipazione
  • MES, SCADA e CMMS
  • Piattaforme IoT e Industrial Internet of Things
  • Sistemi di cloud computing a supporto della produzione e della supply chain
  • Industrial Analytics e sistemi per elaborare Big Data industriali
  • Software per monitoraggio e controllo delle macchine
  • Sistemi di realtà aumentata, virtuale, mista ed estesa
  • Software per gestione della qualità
  • Sistemi per logistica e supply chain
  • Software per gestione e ottimizzazione dell’energia
  • Sistemi EMS e microgrid
  • Software e piattaforme di cybersecurity
  • Sistemi di Digital Twin.

Anche l’Intelligenza Artificiale può essere agevolabile

Possono rientrare, quando rispettano le condizioni previste, software e piattaforme di AI e machine learning applicati ai processi produttivi, ma anche tecnologie più recenti come:

  • AI generativa e Large Language Models
  • Agentic AI
  • Piattaforme MLOps
  • Algoritmi per la manutenzione predittiva
  • Software di Process Mining

Sono inoltre previste piattaforme low-code e no-code quando utilizzate per sviluppare applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.

3. Autoproduzione di energia rinnovabile

Sono ammessi anche beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo.

Per gli impianti fotovoltaici sono ammessi esclusivamente i moduli che rispettano i requisiti richiamati dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023.

Quali beni non sono agevolabili?

Non tutti gli acquisti tecnologici effettuati da un’impresa possono beneficiare automaticamente dell’Iper-ammortamento.

La legge esclude:

  • Beni che non rientrano negli Allegati IV o V e che non sono funzionali all’autoproduzione di energia rinnovabile
  • Beni usati
  • Beni non strumentali all’attività d’impresa
  • Beni destinati a strutture produttive situate fuori dall’Italia
  • PC, notebook e tablet
  • Stampanti e scanner
  • Apparati SOHO
  • Sistemi di storage non integrati con i processi operativi
  • Beni utilizzati esclusivamente per attività amministrative e di office automation

Sono inoltre esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta beni strumentali 4.0 previsto dall’art. 1, comma 446, della Legge 207/2024.

Chi può accedere all’Iper-ammortamento 2026?

La misura è rivolta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti agevolabili.

Possono quindi accedere, nel rispetto degli altri requisiti:

  • Imprese individuali
  • Società di persone
  • Società di capitali
  • Enti commerciali
  • Stabili organizzazioni.

Non sono previste limitazioni legate alla dimensione dell’impresa o a specifici codici ATECO.

Il beneficio è quindi accessibile, in linea generale, indipendentemente dal fatto che l’impresa sia micro, piccola, media o grande.

Sono però richieste alcune condizioni.

L’impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi e assistenziali e rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono invece escluse, tra le altre, le imprese in liquidazione volontaria o interessate dalle procedure concorsuali indicate dalla disciplina, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Quando devono essere effettuati gli investimenti?

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo compreso tra:

1° gennaio 2026 e 30 settembre 2028.

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate sul territorio italiano.

Non è richiesto che i beni siano prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

Iper-ammortamento e leasing: è possibile?

Sì, l’agevolazione non riguarda esclusivamente i beni acquistati direttamente dall’impresa.

Possono rientrare anche i beni acquisiti attraverso contratti di leasing, purché naturalmente il bene e l’investimento rispettino gli altri requisiti previsti.

In questo caso la maggiorazione assume rilevanza ai fini dei canoni di locazione finanziaria secondo il meccanismo fiscale previsto dalla misura.

L’Iper-ammortamento è cumulabile con altri incentivi?

Sì, ma con precise condizioni.

La Legge 199/2025 consente di cumulare l’Iper-ammortamento con altre agevolazioni finanziate attraverso risorse nazionali ed europee sugli stessi costi.

Il documento cita, ad esempio, la possibilità di cumulo con la ZES Unica.

Per farlo devono però essere rispettate tre condizioni fondamentali:

  1. Le agevolazioni non devono coprire le stesse quote di costo
  2. Il totale delle agevolazioni non può superare il 100% del costo sostenuto
  3. La base utilizzata per calcolare la maggiorazione deve essere considerata al netto delle altre sovvenzioni e dei contributi ricevuti sui medesimi costi

Esiste inoltre un’incompatibilità specifica: l’Iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta beni strumentali 4.0 previsto dall’art. 1, comma 446, della Legge 207/2024.

Quali documenti servono?

L’accesso all’Iper-ammortamento richiede di poter documentare correttamente sia l’investimento effettuato sia le caratteristiche tecniche del bene.

Per ogni investimento è quindi necessario predisporre e conservare la relativa documentazione.

Tra i principali documenti indicati nel file troviamo:

  • Ordine e conferma d’ordine
  • Contratto e condizioni di fornitura
  • Fatture di acquisto
  • DDT
  • Verbali di consegna e collaudo
  • Contratti di leasing e relativi piani, quando applicabili
  • Schede tecniche
  • Manuali d’uso
  • Cataloghi e documentazione del costruttore

Questa documentazione serve anche a dimostrare che il bene appartiene alle categorie previste dagli Allegati IV o V oppure, nel caso degli investimenti energetici, che rispetta i requisiti previsti per gli impianti FER.

Per gli impianti di autoproduzione energetica possono essere inoltre necessari progetto tecnico, diagrammi dell’impianto, relazione del progettista, autorizzazioni, titoli amministrativi ed eventuali convenzioni con il distributore.

Perizia e attestazione tecnica: cosa serve?

Uno degli aspetti centrali riguarda la dimostrazione dei requisiti tecnici del bene.

Per i beni 4.0 e i beni FER interconnessi deve essere predisposta:

  • Una perizia tecnica giurata redatta da un ingegnere, perito industriale o altro professionista abilitato

oppure

  • Un’attestazione di conformità rilasciata dal produttore o dal fornitore

La documentazione deve attestare, tra gli altri elementi:

1. Che il bene è nuovo e strumentale all’attività d’impresa

2. Che appartiene alle categorie agevolabili previste dalla normativa

3. Che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, quando questo requisito è previsto

La perizia o attestazione deve inoltre essere datata entro il periodo d’imposta nel quale l’impresa intende iniziare a beneficiare della maggiorazione e deve essere conservata agli atti.

Come si accede all’Iper-ammortamento 2026?

L’accesso all’Iper-ammortamento avviene attraverso la piattaforma informatica del GSE.

La procedura prevede tre comunicazioni principali: una prima comunicazione dell’investimento, una conferma dell’ordine e, infine, la comunicazione che attesta il completamento.

A queste si aggiungono due comunicazioni periodiche annuali, necessarie per monitorare la fruizione dell’agevolazione.

1. Comunicazione dell’investimento al GSE

Il primo passaggio è la comunicazione preventiva.

L’impresa comunica al GSE gli investimenti che intende agevolare, indicando per ciascuna struttura produttiva informazioni come:

  • Tipologia e valore dei beni 4.0
  • Struttura produttiva interessata
  • Data prevista di interconnessione
  • Eventuali investimenti per l’autoproduzione di energia rinnovabile
  • Dati relativi alla maggiorazione richiesta

È quindi possibile avviare la procedura prima che l’investimento sia completato.

2. Conferma dell’investimento entro 60 giorni

Dopo l’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere al GSE la comunicazione di conferma entro 60 giorni.

A questo punto deve essere stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.

Nella comunicazione vengono indicati l’importo e la data dell’acconto e i riferimenti delle relative fatture.

Per i beni acquisiti in leasing, il requisito del 20% è soddisfatto attraverso la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto del bene da parte della società di leasing.

La conferma non può inoltre aggiungere beni diversi o aumentare l’importo degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva.

3. Completamento dell’investimento e certifica i requisiti

Una volta completato l’investimento e, per i beni 4.0, effettuata l’interconnessione, viene trasmessa la comunicazione di completamento.

Il termine ultimo previsto è il 15 novembre 2028.

È in questa fase che assumono particolare importanza due documenti:

Perizia tecnica asseverata
Certifica che il bene possiede effettivamente le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa e, quando previsto, che sia correttamente interconnesso.

Certificazione contabile
Certifica invece che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute e corrispondano alla documentazione contabile dell’impresa.

Sono quindi due verifiche differenti: una riguarda i requisiti tecnici del bene, l’altra i costi sostenuti.

4. Il GSE verifica le comunicazioni

Per ogni comunicazione trasmessa, il GSE verifica i dati e la documentazione presentata.

In caso di esito positivo, la procedura può proseguire. Se invece sono necessarie integrazioni, l’impresa deve fornire la documentazione richiesta entro i termini previsti.

Il rispetto delle scadenze è essenziale: il mancato invio delle comunicazioni nei termini previsti impedisce il perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

5. Comunicazione ogni anno dell’utilizzo dell’agevolazione

La procedura non termina con il completamento dell’investimento.

Dalla prima comunicazione preventiva e fino alla conclusione della fruizione dell’Iper-ammortamento, l’impresa deve inviare al GSE due comunicazioni periodiche ogni anno:

Entro il 20 gennaio, con gli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio

Entro il 30 giugno, con il piano di ammortamento e le quote dell’agevolazione attribuite ai singoli esercizi

Queste comunicazioni permettono di monitorare nel tempo l’effettiva fruizione dell’Iper-ammortamento.

Come si ottiene concretamente il vantaggio fiscale?

Una volta verificati i requisiti e completati gli adempimenti, l’Iper-ammortamento produce il proprio effetto nella dichiarazione dei redditi.

Il commercialista o l’ufficio amministrativo utilizzerà questi dati per effettuare le relative variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Il vantaggio fiscale viene quindi distribuito nel corso del periodo di ammortamento, anziché essere riconosciuto interamente al momento dell’acquisto.

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